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User_297104

Competenze: Chi firma l'Elaborato Tecnico della Copertura?

User_297104 2015-07-29 13:25:21


Buongiorno..
qualcuno sa indicarmi la normativa che definisce che sia il coordinatore a redigere elabarato, conformità ecc.
La L.R. 3/2013 indica il direttore dei lavori come figura di riferimento..
Certus fa rifeirmento al REC di Torino, ma io non ho trovato niente..
Grazie a tutti.

Giuseppe

Giuseppe 2015-08-03 16:26:48


Per quanto riguarda la normativa relativa al Comune di Torino (Regolamento Edilizio Comune di TORINO) non si è specificato espressamente a chi spetti l'onere della redazione del documento; lo si deduce però dal contesto in cui si opera e lo si apprende espressamente da normative che riguardano lo stesso aspetto emanate da Regioni/Province diverse.
Che l'elaborato debba essere redatto in prima battuta dal Coordinatore lo si legge espressamente, ad es., nelle Leggi Regionali Umbria e/o Toscana; del resto, rimane valido il concetto che l'E.T.C. è un documento che va allegato al Fascicolo dell'Opera e quindi redatto in prima battuta dal Coordinatore della Sicurezza.

Umbria (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2011, n. 1284):
Articolo 4
Elaborato tecnico della copertura e\o delle facciate
L'elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate:
1. costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’art. 91 c.1 lett. “b” e di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n° 81/2008;
2. è redatto in fase di Progettazione e completato dopo la Fine lavori;
3. è redatto in fase di progettazione dal Coordinatore per la progettazione o; nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal Progettista dell'intervento;
4. è presentato all’Amministrazione competente all’atto di presentazione della documentazione per la richiesta di cui al precedente art. 3 comma 1; 14 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 51 del 23 novembre 2011 10/20
5. è completato entro la fine dei lavori e aggiornato durante il corso dei lavori stessi dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ovvero, nei casi nei quali tale figura non sia prevista, dal Direttore dei lavori.

Toscana (20.12.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 61):
Art. 5
Elaborato tecnico della copertura
1. L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione.
A tale adempimento provvede, nei casi di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di cui all’articolo 91 del d.lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale figura non sia prevista, provvede il progettista dell’intervento.
2. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato e completato, ai sensi del comma 4, lettere c), d), e), f), g), ed h) entro la fine dei lavori. A tali adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui dell’articolo 92 del d.lgs. 81/2008 oppure, 20.12.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 61 9 nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori.

Giuseppe

Giuseppe 2017-11-16 18:54:07


Aggiungo una ulteriore specifica proposta sul documento "GuidaInail-Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura" redatto a cura dell'INAIL:
L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione dal coordinatore per la progettazione; nei casi in cui tale figura non sia prevista, provvede il progettista dell’intervento. Esso è aggiornato dal coordinatore per l’esecuzione o, in sua assenza, dal direttore dei lavori.