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Giuseppe

Come effettuare la valutazione dei rischi per i Lavoratori Minorenni

Giuseppe 2018-12-13 11:25:38


Voglio condividere una richiesta di assistenza:

Richiesta
Come si effettua la valutazione dei rischi nel caso in cui in azienda siano impiegati lavoratori Minorenni?

Risposta
In materia di salute e sicurezza ogni azienda deve occuparsi della tutela delle categorie di lavoratori particolarmente a rischio, come, ad esempio, i lavoratori di minore età.
Il D.Lgs. 81\2008 (art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi) stabilisce l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla natura dell'attività svolta, ivi compresi quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
L’età minima per l’ammissione al lavoro è “fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni”; si precisa che la specificità del lavoro di persone di minore età, è “ravvisabile nella presenza di limiti alla capacità di lavoro in relazione sia all’età sia alle modalità di impiego” Limiti che richiedono un “livello più elevato di tutela della salute dei lavoratori minorenni”.


In CerTus-LdL si ha facoltà di inserire, relativamente alle attività svolte dal lavoratore minorenne, un "Rischio Generico" denominato ad es.: "Rischio Lavoratori Minorenni" fornendo un "PxE" attraverso la specifica Matrice o giungendo all'esito della valutazione attraverso il "Sistema Esperto".
--> clicca QUI per vedere come inserire e valutare un Rischio generico

E' anche possibile inserire un nuovo paragrafo (ad es.: "Lavoratori minorenni") nel capitolo "Criteri di valutazione dei rischi" del DVR, al fine di evidenziare le modalità seguite per la valutazione del rischio e le misure preventive e protettive attuate.


--> clicca QUI per ingrandire l'immagine


Al fine di effettuare una valutazione del rischio il quanto più congrua possibile, e di mettere in opera le misure di prevenzione e protezione opportune, si raccomanda di tener conto delle seguenti indicazioni generali:
Al di là di quanto indicato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, riguardo alla valutazione dei rischi, l'art. 7 della legge n. 977/1967 stabilisce che il Datore di Lavoro, “prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi avendo riguardo, in particolare:
a) allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
b) alle attrezzature ed alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) alla natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) alla movimentazione manuale dei carichi;
e) alla sistemazione, alla scelta, alla utilizzazione ed alla manipolazione delle attrezzature di lavoro e, segnatamente degli agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) alla pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale;
g) alla situazione della formazione e dell'informazione dei minori”.
E si sottolinea inoltre l’obbligo per il datore di lavoro, nel caso in cui siano impiegati dei minori, di fornire le informazioni di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/2008 anche ai genitori (o ai titolari della potestà genitoriale).

Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 977/1967 è vietato “adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell’Allegato I della legge”, allegato che “elenca tutte le lavorazioni, i processi ed i lavori distinguendo tra esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici”.
In particolare, riguardo ai singoli agenti di rischio il Ministero del lavoro ha fatto alcune precisazioni:
a) rumore: “il divieto di esposizione al rumore non opera automaticamente ma discende dalla valutazione dei rischi e scatta a partire da un livello di 80 dbA”. La valutazione deve essere operata sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. “In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d (livello di esposizione quotidiana, ndr) il Datore di Lavoro - fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali - deve fornire ai minori i mezzi individuali di protezione dell'udito ed una adeguata formazione all'uso degli stessi”;
b) agenti chimici: “fermo restando il divieto assoluto di esposizione agli agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili, per gli agenti nocivi ed irritanti il divieto vige solo per quelli etichettati con le frasi di rischio riportate nell'Allegato 1. Ad esempio, tra gli agenti irritanti sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o per contatto cutaneo. Per tutti gli agenti sopra considerati il divieto vige indipendentemente dalle quantità presenti nell'ambiente di lavoro. Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che, laddove il divieto è riferito solo ad alcune fasi del processo produttivo, lo stesso si riferisce a tali specifiche fasi e non all'attività nel suo complesso. Ad esempio, il divieto di lavoro nei magazzini frigoriferi riguarda solo l'accesso a tali luoghi e non l'attività nel suo complesso (supermarket, magazzini ortofrutticoli, ecc.)”. Si indica anche che l’art. 6 della legge 977/1967 “prevede la possibilità di derogare al divieto di adibire ai lavori indicati nell’Allegato I, per scopi didattici e di formazione professionale”.

ATTENZIONI:
- riferimento normativo: “la Legge 977/67, il D.Lgs. 345/99 e il D.Lgs. 262/00 relativi alla protezione dei giovani sul lavoro”;
- obbligo: “il datore di lavoro, prima di assumere il minore, deve effettuare una specifica Valutazione del rischio legata alla mansione svolta dal minore, in funzione delle attitudini e dello sviluppo psico-fisico dello stesso. Inoltre deve verificare l’idoneità sanitaria alla mansione;
- mantenimento: le visite mediche atte a garantire la sorveglianza sanitaria dovranno essere svolte con la periodicità indicata dal medico Competente;
- comunicazioni: il datore di lavoro deve comunicare ai genitori del minore (o a chi esercita le potestà genitoriali) e al minore stesso l’avvenuta valutazione dei rischi e gli esiti della stessa in rapporto alle mansioni che verranno svolte dal minore, nonché gli esiti delle visite di sorveglianza sanitaria”.

Discussioni correlate:
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