User_562792 | Valutazione del rischio incendio secondo l'allegato G.2.6.1 del DM 2015User_562792 2023-11-20 19:37:08 Con l'abolizione del dm 10/03/1998, la valutazione del rischio incendio per attività non a basso rischio va fatta con il dm 03/08/2015. Utilizzando il certus per la valutazione del rischio, la nomenclatura utilizzata ed il format per la valutazione del rischio elaborata dal software non ricalca quanto richiesto dal citato DM al punto G.2.6.1 Come mai? Grazie |
Giuseppe | Giuseppe 2023-11-21 10:04:00 Nella valutazione del Rischio Incendio presente nel software ACCA sono toccati i vari punti presenti nel "G.2.6.1" (da Lei citato); nella valutazione del rischio sono presenti diverse sezioni analizzando e compilando le quali andrà a rispondere a quanto indicato nella norma da Lei citata (per le attività "NON a basso rischio"). La invito cordialmente a verificare approfonditamente quanto la valutazione del rischio di CerTus contempla al fine di poter concordare che si tratta delle stesse informazioni richieste dalla norma. UTERIORI CONSIDERAZIONI La procedura da seguire per la valutazione del rischio incendio, nell'ambito su descritto, NON è specificata da alcuna normativa; proprio la norma da Lei citata (G.2.6.1) al Comma 1 recita: "Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell'arte per la valutazione del rischio incendio, in relazione alla complessità dell'attività trattata.": la valutazione assistita presente nei programmi ACCA rispetta tale requisito sia se si tratta del "DM 2015" sia se si tratta del "DM 2021". Inoltre, considerato che lo scopo della valutazione del rischio incendio che è presente nei programmi ACCA per la redazione del DVR è esclusivamente quella di desumere quale sia la fascia di appartenenza del rischio e se quindi l'attività oggetto dello studio è gestita da "Minicodice" o se si tratta invece di un'attività "NON a rischio basso, regolata da RT", tutto quello che per il DL consegue dalla valutazione del rischio incendio su descritta NON riguarda la valutazione stessa (prescrizioni da adottare, procedure da instaurare, etc.). CONCLUDO La Sua cortese segnalazione ci ha dato modo di riesaminare e rivalidare quanto da noi già analizzato in passato rispetto al rischio incendio; confermiamo la validità di quanto presente nei software ACCA. Non individuiamo problemi da risolvere. Saluti |
User_562792 | User_562792 2023-11-21 12:28:05 Buon giorno, come scritto in precedenza la valutazione del rischio deve rispettare per le attività non a basso rischio quanto riportato nel citato paragrafo G.2.6.1. Ho creato un documento che non riesco ad allegare dove alla pag. 1 è esposto quanto quanto richiesto dal paragrafo G.2.6.1, nelle altre pagine un esempio di valutazione del rischio dal certus. Si accorgerà che a pag 4 alla voce "Metodo di valutazione" non sono riportate alle lettera a,b..g, scritte nel paragrafo G.2.6.1. In attesa di riscontro grazie |
Giuseppe | Giuseppe 2023-11-21 15:09:07 Evidentemente non ci stiamo intendendo al meglio: Le confermo nuovamente che la norma alla base della valutazione del rischio è la stessa da Lei citata, non capisco il motivo del suo ribadire tale concetto come se il programma NON la tenesse in considerazione. Mi son preoccupato, con quanto Le propongo di seguito, di mostrarLe punto per punto le varie finestre del programma in cui si risponde a quanto richiesto punto per punto dal "G.2.6.1"; nelle immagini che potrà osservare di seguito, viene mostrato dove inserire i dati richiesti da ogni singola "lettera" della norma. --> clicca qui per vedere dove rispondere alle lettere b - d - e --> clicca qui per vedere dove rispondere alla lettera a --> clicca qui per vedere dove rispondere alla lettera c Nota: in base a quanto riferito nella mia PRIMA risposta, relativamente alla "lettera f", l'individuazione e l'applicazione delle misure è demandata alla sensibilità del tecnico e/o datore di lavoro ESPLICITAZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Di seguito mostro come, anche in fase di stampa del rischio specifico, viene indicato che la normativa di riferimento alla base della valutazione del rischio è "G.2.6.1" --> clicca qui per vedere un estratto della stampa |
User_562792 | User_562792 2023-11-22 12:57:32 La ringrazio per l'esaustiva spiegazione. La mia puntualizzazione era proprio sulla nomenclatura, ovvero nell'estratto della mappa che mi ha inviato sotto "Esplicitazione del metodo di valutazione del rischio" non sono elencati alle lettere a, b..., f per come elencati nel G.2.6.1. Nel mio software certus PS, per quanto da lei indicato in "clicca qui per .....lettera c", il livello di prestazione, dopo attività-normativa-infiammabilità-sviluppo-propagazione, non è selezionabile con i 3 puntini di fianco. Ieri non ho risposto perché non potevo. Se mi telefona dopo le 16 riesco saluti |
Giuseppe | Giuseppe 2023-11-22 14:31:34 Ho inteso a cosa si riferisce, Le spiego: - Il campo "Livelli di prestazione" si attiva quando in precedenza sono state indicate delle condizioni che fanno ricadere l'attività nella categoria "Attività NON a basso rischio, regolata da Codice Prevenzione incendi" --> clicca qui per vedere un esempio - Relativamente a quanto riportato nella stampa, l'intento principale era quello di riportare i passaggi che si eseguono nel programma per eseguire la valutazione del rischio, ritenendo quanto riportato nel paragrafo subito precedente esaustivo nel far intendere quale normativa viene rispettata per la valutazione del rischio stesso (difatti ad oggi riportiamo anche una lettera in più, la g). Nota: relativamente a questo aspetto ho già segnalato il suggerimento al fine di valutare se modificare l'elenco che si propone oggi, sostituendolo esattamente con i punti elencati dall'allegato. |
User_562792 | User_562792 2023-11-22 15:57:13 Ok grazie. Buon lavoro |