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FabioDB

La fatturazione dei lavori per ristrutturazione edilizia: il caso della ritenuta d’acconto sui bonifici

FabioDB 2017-05-22 09:12:10


Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta effettuata da banche e Poste Italiane Spa sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e interventi di risparmio energetico è pari all'8%.
Quando si effettuano lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico su edifici, al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta d’acconto.
L’importo dell’aliquota della ritenuta è stato più volte modificato nel corso degli anni:
• nel 2010 era pari al 10%;
• nel 2011 è stato ridotto al 4%;
• dal 1° gennaio 2015 è stato aumentato all’8%.
Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 40/E del 2010 la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA per non alterare le caratteristiche di neutralità di tale imposta. Inoltre, la banca o l’ufficio postale tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico pertanto per semplicità si assume che ai fini del calcolo della base imponibile della ritenuta, l’IVA si intenda applicata con l’aliquota più alta.
Quindi per il calcolo della ritenuta:
• si sottrae all’importo dovuto l’IVA con l’aliquota più alta in vigore (22%);
• sul risultato ottenuto si calcola l’8%.

Quali sono gli interventi su cui si applica la ritenuta?
Occorre preventivamente chiarire che, come specificato sopra dall’art. 25 D.L. 78/2010, l’obbligo della ritenuta all’8% c’è nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi delle agevolazioni fiscali previste sulle ristrutturazioni di edifici e di interventi di risparmio energetico sugli stessi.
Quindi:
• spese di ristrutturazione straordinaria di immobili abitativi, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
• spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro, l’installazione di pannelli solari, acquisto e posa in opera di schermature solari, sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale, ecc.

Cosa succede in Fattura?
La ritenuta di cui si discorre, appunto pari all'8%, non rientra ASSOLUTAMENTE nella gestione del Fatturante bensì dell'istituto bancario o postale che movimentano il bonifico inerente al pagamento.
All'interno del documento "Fattura", il Fatturante, salvo le eccezioni di cui più avanti, può solo applicare la ritenuta sulla propria prestazione, pari a:
• 4% (Impresa verso condominio);
• 20% (Professionista).


ATTENZIONE!
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 40/E del 2010, al paragrafo “Somme già assoggettate a ritenuta”, chiarisce:
In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante.
Così ad esempio, i condomìni in qualità di sostituti di imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4%, prevista dall’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi.
In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10%
(attualmente 8%, per quanto premesso) prevista dal predetto D.L. 78/2010.

User_65281

User_65281 2018-02-27 20:20:05


In qualità di progettista e direttore dei lavori devo emettere fattura nei confronti di un condominio che deve eseguire lavori di manutenzione avvalendosi dei benefici fiscali: in Factus, nella compilazione della scheda "Dati Cliente" quali, delle tre stringhe presenti in basso a destra vanno "biffate"?

FabioDB

FabioDB 2018-02-28 15:38:05


In virtù di quanto da me riferito nell'articolo precedente, nel caso specifico segnalato ritengo si debba abilitare la sola opzione "Soggetto a cui applicare il Contributo integrativo Cassa di Previdenza"; questo, nel momento in cui si è iscritti ad una Cassa previdenziale.