Richiesta: Per data di conclusione dei lavori dell’intervento si intende la data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per i quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell’articolo 5 del Decreto?
Risposta: La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05; oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle presenti Regole. In caso di multi-intervento, la data in questione è quella di conclusione dell’ultimo intervento. La data di conclusione dell’intervento non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.
Utilizzando il sito accetti implicitamente l'uso dei cookie per migliorare la navigazione e mostrare contenuti in linea con le tue preferenze. Informazioni OK