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Vittorio

Obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (art. 11 D.Lgs. 28/11)

Vittorio 2016-11-28 09:30:21


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Come si considera la quota eccedente all’obbligo del D.Lgs 28/11 espressa in percentuale nel programma sugli interventi:
- 2.A Pompa di Calore
- 2.B Generatore a Biomassa
- 2.C Solare Termico
- 2.D Scaldacqua a pompa di calore
- 2.E sistemi ibridi

Risposta:
La percentuale da inserire è la percentuale eccedente alla quota di obbligo (Es. Se l’edificio o unità immobiliare oggetto di intervento è soggetta alla quota minima delle fonti rinnovabili pari al 35 %, il valore da inserire su cui verrà richiesto l’incentivo è pari al 65%).
Di seguito si riportano le prescrizioni dell’obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (art.11 D.Lgs 28/11).

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11, nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo è presentata successivamente al 30 maggio 2012, è necessaria l’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze.

L’allegato 3 del D.Lgs. 28/11 stabilisce la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile. In particolare:

1. nel caso di edifici nuovi o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a. il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b. il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c. il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017;

2. gli obblighi previsti al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti a fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica che alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Fatta eccezione per gli interventi nZEB, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Decreto, nei casi in cui sia applicabile l’obbligo di cui all’articolo 11, del D.Lgs. 28/11, gli interventi previsti dal Decreto accedono agli incentivi previsti, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Il Soggetto Responsabile, in questi casi, dovrà conservare un’apposita relazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo e, conseguentemente, la quota rinnovabile eccedente l’obbligo, che ha diritto agli incentivi previsti dal Decreto. Nelle fatture dovranno essere riportate separatamente le voci di costo relative alla quota parte degli interventi eccedenti l’obbligo ammissibili agli incentivi.

P.S.
Si definisce edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante:
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 mq, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.