User_512527 | APE: validità del certificato per edificio servito da 'caldaia a gasolio'User_512527 2015-05-15 15:15:50 Salve, mi trovo a redigere un APE per una casa in muratura molto datata costruita intorno ai primi del 1900 circa, con impianto di riscaldamento con caldaia a gasolio molto vecchia, senza libretto di impianto e senza rapporti di manutenzione recenti. La caldaia è funzionante ma non viene mai usata, però per il fatto che è presente penso bisogna in ogni caso inserirla nell'APE. In questo caso l'APE come da normativa senza indugi e senza altre possibilità, penso che abbia valenza massimo 1 anno invece che 10 anni. E' giusto il ragionamento oppure per il fatto che è a gasolio non ha bisogno di libretto di impianto? |
Antonio | Antonio 2015-05-15 16:39:42 In base al D.P.R. n.74/2013 tutti gli impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda devono essere dotati del “Libretto di impianto”, pertanto anche nel caso del generatore a gasolio. L'assenza di tale documento, in base all'attuale impianto legislativo "riduce" il periodo di validità dell'APE al 31 dicembre dell'anno successivo a quello corrente entro il quale ci si potrebbe mettere in regola. ESEMPIO: emettendo il certificato il "18 maggio 2015", in assenza di Libretto e/o con Libretto non aggiornato, l'APE avrebbe validità fino al "31 dicembre 2016". L'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. recita:
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FabrizioVizzoni | FabrizioVizzoni 2015-05-18 16:59:18 questa mi era sfuggita... grazie mille... io mettevo sempre 10 anni. |
PILDP | PILDP 2015-05-21 14:41:06 Buongiorno a tutti, ho appena redatto un APE in un caso simile, ma quando ho inviato lo stesso APE alle Regione Veneto, il sistema automaticamente ha inserito 10 anni di validità. Cosa fare? procedere con il rinvio ed inserire nelle note quanto indicato dal sempre gentilissimo e disponibile Antonio, o tentare di chiedere chiarimenti in Regione? Attendo nuove. Buon lavoro e grazie a chi vorrà rispondere. |
Antonio | Antonio 2015-05-21 15:31:20
L'art. 6, c.5, D.Lgs. 192/2005 come sopra riportato è quello aggiornato alle ultime modificazioni introdotte dalla L. 90/2013 di conversione del D.L. 63/2013. La Regione Veneto in materia energetica segue la normative a carattere Nazionale pertanto non dovrebbero esserci variazioni in tal senso. Tenendo conto che le F.A.Q. rese disponibili dalla Regione risultano aggiornate all'1.8.2013, probabilmente può essere utile chiedere chiarimenti in Regione. |
Leontino | Leontino 2015-05-21 17:42:23 Anche a me è capitato di inviare un APE con la scadenza di un anno e poi vedermi rimandare lo stesso APE dalla regione Abruzzo con validità di 10 anni. |
Antonio | Antonio 2015-05-21 18:21:14
Anche in questo caso potrebbe essere utile sentire l'ufficio regionale. |
www.studioargentati.com | www.studioargentati.com 2015-05-22 11:25:44 Tornando alla validità dell'APE... ...chiaro il discorso del "31 dicembre dell'anno successivo" se non si è in regola col libretto...ma se dopo (esempio) due mesi dalla redazione dell'APE (che scadrebbe il 31/12...) ci si mette in regola con il libretto (redigendolo e/o aggiornandolo), l'APE passa a 10 anni in automatico? |
Antonio | Antonio 2015-05-22 16:01:07
Premesso che l'APE una volta consegnato e registrato (almeno per le regioni che prevedono una sua registrazione in una qualche forma) con una certa "data di scadenza", le mutate condizioni non determinano un aggiornamento automatico della data sul certificato. In linea di principio l'APE dovrebbe essere aggiornato alle nuove condizioni (nuova data di scadenza e riferimento al nuovo libretto rilasciato/aggiornato) e sostituito. Non essendo disponibili interpretazioni nè chiarimenti ufficiali in tale senso può ritenersi utile un contatto con l'ente competente per territorio al fine di capire anche loro come intendono affrontare la cosa. |
Giobbi Maurizio | Giobbi Maurizio 2015-10-12 14:00:23 Salve, mi collego a questa discussione perché proprio oggi ho parlato con il responsabile dell'invio degli APE della regione Abruzzo in merito a queste casistiche. Questa persona è stata molto critica e mi ha chiaramente detto che questo modo di agire è ILLEGALE. La legge parla di validità massima di 10 anni dal momento di emissione del certificato a patto che vengano rispettati i controlli in questi 10 anni....altrimenti decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del controllo previsto "mancato". Non si parla in nessun modo di emissioni di ape in assenza di libretto e/o con informazioni o controlli mancanti. Secondo la sua opinione per redigere l'APE bisogna NECESSARIAMENTE avere tutto in regola, altrimenti è illegale emettere un APE con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione del certificato. In sintesi, se un cliente vuole un APE e non ha tutto in regola, io mi devo rifiutare di farlo. Non posso farlo con scadenza al 31 dicembre. Alla luce di quanto detto, mi verrebbe da pensare che la stragrande maggioranza di certificati fatti in Italia facendo come abbiamo fatto finora (così come indicato anche da voi di ACCA) sarebbero illegali, frutto di un'interpretazione sbagliata della legge. Potrei avere un'opinione a riguardo? La cosa mi preoccupa non poco... |
Antonio | Antonio 2015-10-28 15:32:54 Come avrà avuto modo di leggere, la mia precedente risposta si riferiva ad una linea di principio che vedrebbe le varie condizioni richieste tutte rispettate. I diversi portali regionali, sulla data di scadenza consentono di scegliere addirittura, in alcuni casi non fra due possibilità (10 anni, 31 dicembre anno successivo) ma ben fra tre possibilità (10 anni, 31 dicembre anno successivo, 31 dicembre anno corrente), pertanto le stesse regioni si comportano in modo diverso da quello definito "illegale". Vista l'assenza di precisazioni e/o interpretazioni ufficiali (la risposta ricevuta rispetto anche alle modalità rese disponibili sui portali sono un esempio di diversa interpretazione delle cose) e puntuali in merito, il certificatore agisce secondo la modalità che ritiene più opportuna o suggerita dall'ente caso per caso. |
Susina | Susina 2015-11-18 12:50:19 Salve a tutti! Il MANCATO AGGIORNAMENTO del libretto di impianto comporta la riduzione del periodo di valità dell'APE, come specificato all'art. 4 c. 3 del DM 26 giugno 2015 - linee guida APE. Lo stesso comma prevede che "i libretti di impianto di cui al DM 10 febbraio 2014 sono allegati (...) all'APE". In merito all'allegazione è intervenuto più volte il Consiglio Nazionale del Notariato, specificando che in caso di passaggio di proprietà, DOPO la stipula dell'atto, l'APE va consegnato al nuovo proprietrio unitamente al libretto di impianto. Tornando alla Redazione dell'APE, non NON SI PREVEDE ASSOLUTAMENTE L'ASSENZA DI TALE LIBRETTO, nè la mancata iscrizione dell'impianto in questione al Catasto Regionale degli impianti termici (che va di pari passo con Catasto energetico degli edifici). Nel nuovo modello di APE deve essere specificato nella tabella "Dati di dettaglio degli impianti" il CODICE CATASTO REGIONALE, la mancata o falsa compilazione di questo campo comporterebbe un autodenuncia per il proprietrario dell'immobile (che contravviene al DPR 74/2013, al DM 10 beffraio 2014 e alle Norme Regionali) e per il soggetto certificatore, il quale rende l'APE in forma di dichiarazione sostitituva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000. Quoto il commento di Maurizio, ma non quello in cui Antonio ha scritto "L'assenza di tale documento, in base all'attuale impianto legislativo "riduce" il periodo di validità dell'APE al 31 dicembre dell'anno successivo a quello corrente entro il quale ci si potrebbe mettere in regola.", perchè assolutamente scorretto. Spetta al professionista districarsi nel complicato e spesso poco remunerato mondo delle certificazioni, valutando caso per caso, se è il caso di assumersi certe responsabilità oppure rifiutarsi di scendere a compromessi. |
User_428251 | User_428251 2015-11-28 12:16:48 Validità APE. (giovanni dalla Toscana) l'argomento non è chiaro, io penso che sia sempre 10 anni (non modificabile) la decadenza di tale arco temporale è subordinata al rispetto delle scadenze relative ai controlli degli impianti. Questa mi sembra anche l'interpretazione dell' "Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile s.r.l. Regione Friuli Venezia Giulia" che in una guida riporta il seguente schema: 107873_1448708241_validita.png inoltre penso che se un impianto ha il libretto impianto non in regola con i controlli, e si mette in regola dopo l'emissione dell'ape, la validità del APE passa al 31/12 dell'anno successivo in cui si è messo in regola.... cosi via. un ragionamento opposto : oggi faccio un ape ed é tutto in regola, Validità ape 10 anni senza nessun dubbio. dall'emissione dell'ape, il proprietario non fa più i controlli sugli impianti, la validità decennale dell'ape decade in automatico, secondo il disposto dell'articolo 6 c. 5 . Pertanto, secondo me, nelle NOTE è bene chiarire la limitazione temporale del APE spero che la mia interpretazione sia condivisibile e sostenibile |
User_51621 | User_51621 2015-12-03 15:17:46 In caso di assenza d'impianto dal 1 Ottobre 2015 verrà simulato un impianto che utilizza come vettore il gas naturale. In questo caso la validità dell'APE qual'è? Non esiste impianto e quindi non è possibile allegare il libretto, come devo comportarmi? Purtroppo la norma non dice nulla al riguardo. |
Susina | Susina 2016-05-04 16:36:28 Sono ancora in attesa di Vs risposta al post |