L'entrata in vigore dei decreti è appunto fissata al 1 ottobre 2015. Le Tabelle di Valori Limite invece, recano le date presenti nel menu in base a quanto riportato nell'Allegato 1(CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI), art. 3.3, comma 2, lett. b), punto iii del Decreto Requisiti Minimi del quale di seguito riporto un estratto:
- I fase - contrassegnata dall’indicazione (2015): in vigore dal 1° luglio 2015 con valori limite validi per tutti gli edifici; - II fase - contrassegnata dall’indicazione (2019/21): in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti alle lettere l-sexies e l-septies, del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo, e dal 1° gennaio 2021 anche per tutti gli altri edifici
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