Claudioesse | APE: quale normativa utilizzare oggi?Claudioesse 2015-07-24 11:50:41 Buongiorno, ho visto che la TerMus v.32 consente di scegliere se calcolare l'APE secondo il D.lgs 192/2005 o i Decreti attuativi L. 90/2013. Sto cercando di aggiornarmi sulla legge ma le informazioni che si trovano in giro sono abbastanza confuse. Mi pare di aver letto che il decreto attuativo entra in vigore il 1° Ottobre 2015. Se emetto un APE oggi, posso calcolarlo ancora secondo D.Lgs. 192/2005? Grazie per l'aiuto |
Antonio | Antonio 2015-07-24 12:45:03 I Decreti 26.6.2015 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 entreranno in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015. Fino a tale data Relazioni sulle Dispersioni energetiche ed APE devono essere prodotti sulla base dell'impianto del D.Lgs 192/2005, D.P.R. 59/09 e D.M. 26.6.2009. Di seguito riporto il link alla news in merito pubblicata sul nostro portale di informazione tecnica BibLus-net, dalla quale è possibile scaricare i decreti biblus.acca.it/certificazione-energetica-degli-edifici-pubblicati-gazzetta-nuovi-decreti-attuativi/ |
Claudioesse | Claudioesse 2015-07-24 12:47:48 grazie mille per la velocissima risposta! |
User_4396 | User_4396 2015-07-30 15:57:44 La nuova certificazione entra in vigore il 1 ottobre 2015, ma i nuovi valori limite delle trasmittanze sono in vigore dal 1 luglio 2015, se non ho letto male il DM 26-06-2015 requisiti minimi. |
Antonio | Antonio 2015-07-30 16:05:14 Le Tabelle di valori limite sono appunto intestate "01/07/2015" ma i Decreti 26.6.2015" (tutti, sia "requisiti minimi" che "linee guida") entreranno in vigore a decorrere dall'1.10.2015 pertanto fino a tale data restano in vigore calcoli e relativi valori limite, elaborati, etc.. Le Tabelle in questione sono parte integrante dei decreti e non hanno una gestione separata dagli stessi. |
User_325397 | User_325397 2015-08-03 16:39:08 Buongiorno, dunque ad oggi posso redigere un certificato utilizzando la "vecchia" versione di TerMus e precisamente la versione 30.00l? |
francesco.s | francesco.s 2015-08-06 16:28:37 Fino all’entrata in vigore dei nuovi Decreti si può utilizzare la versione TerMus 30.00l |
User_344871 | User_344871 2016-01-15 10:07:28 Salve, perchè TerMus v.32.00n ti permette di scegliere di calcolare la classe con: - Calcolo secondo D.Lgs. 192/2005 - D.P.R. 59/09 oppure - Calcolo secondo decreti attuativi Legge 90/2013 in quali casi devo utilizzare una e in quali l'altra? Grazie |
Antonio | Antonio 2016-01-20 17:50:38 Gli edifici per i quali la richiesta del pertinente titolo abilitativo risale a data antecedente il 1° ottobre 2015 (entrata in vigore dei Decreti 26.6.2015 attuativi della Legge 90/2013) il calcolo energetico e le conseguenti verifiche di rispetto dei requisiti minimi sono riferiti alla normativa in vigore appunto alla data di richiesta del titolo abilitativo. Segue le medesime regole anche l'AQE. E' il solo APE che deve essere sempre redatto secondo le nuove disposizioni oppure in generale in base alle disposizioni vigenti nel momento in cui l'APE stesso deve essere redatto. Chiaramente per edifici la cui richiesta del titolo abilitativo è successiva al 1° ottobre 2015 anche il calcolo delle prestazioni, il rispetto dei requisiti minimi e l'AQE devono essere redatti secondo le nuove richieste. Queste indicazioni sono contenute nelle FAQ del MISE ed in particolare nella FAQ n. 7. Di seguito il link alla discussione del Forum di TerMus dalla quale è possibile visualizzare e salvare il file PDF delle FAQ del MISE: forum.acca.it/it/termus/id18368/le-faq-del-mise-per-l-applicazione-dei-decreti-26-6-2015-requisiti-minimi-e-linee-guida.html |