Antonio | Decreto 26.6.2015 'requisiti minimi': Tavola Sinottica (Normativa NAZIONALE)Antonio 2015-10-02 17:12:34 Allego un'utile 'Tavola Sinottica' dei requisiti e verifiche da soddisfare in base al Tipo Intervento attuato sull'edificio, aggiornata alle disposizioni del Decreto 26.6.2015 'requisiti minimi' in vigore dal 1° ottobre 2015. Grazie alla 'Tavola Sinottica' è possibile tener d'occhio in un unico quadro di facile lettura tutti i requisiti da rispettare e le verifiche da soddisfare nonché di avere note specifiche su eventuali verifiche aggiuntive caso per caso, deroghe, etc.. Clicca QUI per scaricare la 'Tavola Sinottica'. |
Anna | Anna 2015-10-28 12:06:03 Buongiorno, chiedo se esiste una tavola sinottica dedicata all'Emilia Romagna o se la tavola Sinottica nazionale va bene anche per E.R. (non ho ancora avuto il tempo di approfondire...) |
Antonio | Antonio 2015-10-28 12:27:05 La Tavola Sinottica specifica per l'Emilia Romagna non è disponibile. Qualora venisse predisposta sarà pubblicata prontamente sul Forum ed inserita nell'Help del programma. |
User_73942 | User_73942 2015-10-29 11:50:41 Buongiorno, il 'decreto minimi' definisce le 'ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello' mentre il 'decreto rinnovabili' definisce le 'ristrutturazioni rilevanti'. Mi chiedevo se il rispetto dei requisiti di cui all'all. 3 del D.Lgs 28/2011 nel caso delle ristrutturazioni importanti di primo livello sia richiesto sempre o solo nel caso che si tratti anche di ristrutturazione rilevante (100% dell'involucro e su>1000 mq). In effetti mi sembra che TerMus non consenta di distinguere tra i due casi ma, se non mi sfugge qualche altro passaggio normativo, mi sembra che il decreto minimi per quanto riguarda le rinnovabili richieda di asseverare il rispetto del D.Lgs 28/2011, il che non contrasta necessariamente con l'applicazione solo nel caso si tratti anche di ristrutturazione rilevante. |
User_133018 | User_133018 2015-10-30 00:10:03 Sia nella tavola sinottica del Decreto 26/06/2015 'Requisiti minimi' che nella tavola sinottica ACCA, mi sembra totalmente scomparso il disposto della stessa norma di cui all'allegato I, art 3, pargrafo 5.3, comma 1: Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi...ecc. Mi sembra, ripeto, una omissione importante, che può generare notevoli equivoci per chi legga solo le linee guida (del DM, o di ACCA). Vecchio militante TerMus. |
User_542868 | User_542868 2015-11-02 19:06:50 Buonasera, quando devo compilare la relazione tecnica c'è un richiamo alla tavola sinottica per porre in evidenza il tipo di intervento proposto? O meglio, avendo in mente un tipo di intervento posso programmare la relazione tecnica per quell'intervento? Grazie, Franco |
Antonio | Antonio 2016-02-22 10:37:29 Quando in TerMus nella finestra Dati Generali (pagina Edificio) viene selezionata la Tipologia Intervento "Ristrutturazione importante di 1° livello" viene visualizzato anche nun ulteriore check, denominato "Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" che consente appunto di scegliere liberamente l'applicazione o meno della copertura da FER secondo le prescrizioni del D.Lgs. 28/2011. |
Antonio | Antonio 2016-02-22 10:38:52 Ringraziamo per la segnalazione, appena possibile provvederemo ad integrare la Tavola Sinottica ACCA anche di tale adempimento. |
Antonio | Antonio 2016-02-22 10:46:17 No, il modello di relazione deve essere selezionato in base a quanto scelto nei Dati generali del progetto. I modelli ufficiali di relazione sono quelli emanati con gli allegati del Decreto 26.6.2015 'Relazioni tecniche di progetto' ed ognuno copre più tipologie di intervento, come di seguito indicato: Modello di cui all'Allegato 1: Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero; Modello di cui all'Allegato 2: Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici; Modello di cui all'Allegato 3: Riqualificazione energetica degli impianti tecnici. |
User_13082 | User_13082 2016-08-19 18:23:36 Intervengo per un chiarimento sul D.M. del 26/06/15 ovvero, i valori di COP e di EER sono stati abbassati (nel caso delle PDC elettriche a 3.32 e 2.85 compreso il 5% se inverter)? quindi per l'agevolazione fiscale del 65% nel caso di sostituzione dell'impianto di riscaldamento ora rientrerebbero le PDC che ne erano escluse visto che prima i valori erano più elevati. Il quesito è: come mai i Costruttori pubblicano le dichiarazioni per l'agevolazione fiscale esclusivamente con riferimento al D.M. del 06/08/09 (DAIKIN, AERMEC), altri (PANASONIC) fanno riferimento alle norme successive ma le prestazioni delle unità pubblicate sono rispondenti al DM del 2009, oppure altre non le pubblicano neppure (SAMSUNG)??? GRAZIE |
Antonio | Antonio 2016-08-22 12:02:08 I motivi per i quali i produttori effettuano pubblicazioni con dati diversi sarebbero in verità da richiedere ai produttori stessi. Riguardo le Detrazioni, i valori di riferimento sono appunto quelli del Decreto 06/08/2009 come indicato anche nelle Guide ENEA. |
User_242794 | User_242794 2016-10-19 17:05:21 Mi sono trovato in questa situazione. Edificio nuovo le trasmittanze metti quello che ti pare mentre nelle ristrutturazioni le trasmittanze sono vincolanti. Come mai? |
Antonio | Antonio 2016-10-25 18:25:44 Per i nuovi edifici le verifiche di legge non hanno per oggetto le trasmittanze (a meno di quelle fra zone riscaldate diverse) ma gli indicatopri globali dell'involucro (invernale ed estivo), il coefficiente globale di scambio termico (H'T), l'area solare equivalente estiva (Asol), i rendimenti globali medi stagionali degli impianti. Per le ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni (relative al solo involucro) oggetto di verifica sono le trasmittanze dei componenti di involucro soggetti ad intervento. Non c'è nulla di strano, è tutto come previsto dall'attuale impianto legislativo. |