User_452187 | Sostituzione generatore di calore esistente User_452187 2015-11-23 09:27:41 Buongiorno devo sostituire una caldaia esistente alimentata a metano con Pn 26kW installata nel 1985 con una nuova caldaia a condensazione Pn 28kW alimentata sempre a metano. Secondo il nuovo D.M. 26/06/2015 è d'obbligo la redazione della relazione in fase di progetto? Dovrà essere redatto l'APE alla fine dei lavori? Grazie |
Antonio | Antonio 2015-11-23 17:01:01 L'Allegato 1 del Decreto 26.6.2015 "requisiti minimi" al Comma 2 del punto 2.2 'Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto' recita:
Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall’art. 5, c. 2, g), del regolamento di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l’obbligo di presentazione della relazione, sussiste solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ad esempio, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.
In ogni caso con l'installazione di un nuovo generatore la prestazione dell'edificio si modifica e, pertanto, sarebbe da produrre l'APE aggiornato alle nuove prestazioni. |
User_424971 | User_424971 2015-12-14 12:47:07 Quindi se sostituisco una caldaia tradizionale con una a condensazione, di potenza nominale paragonabile, non redigo la Relazione ex L. 10/91 ma verifico esclusivamente il rendimento di generazione, giusto?
Nel caso in cui contestualmente alla caldaia installo delle valvole termostatiche sui termosifoni, rientro sempre nel caso di sola sostituzione o devo procedere in questo caso alla redazione della Relazione ex L. 10/91? |
User_25851 | User_25851 2016-01-10 20:06:46 Volevo inserirmi nella discussione. Qualora l'intervento prevedesse l'installazione anche di nuove pompe di calore caldo freddo, redigo solamente l'APE ho devo predisporre anche la relazione? |
Antonio | Antonio 2016-01-14 10:15:42
Quindi se sostituisco una caldaia tradizionale con una a condensazione, di potenza nominale paragonabile, non redigo la Relazione ex L. 10/91 ma verifico esclusivamente il rendimento di generazione, giusto?
Nel caso in cui contestualmente alla caldaia installo delle valvole termostatiche sui termosifoni, rientro sempre nel caso di sola sostituzione o devo procedere in questo caso alla redazione della Relazione ex L. 10/91? User_424971 La mera sostituzione del generatore, non prevede la redazione della relazione, quindi il calcolo energetico, nel caso in cui sussista una potenza del generatore superiore a 50 kW oppure nel caso di cambio della tipologia di combustibile (ad esempio da gasolio a metano) o della tipologia di generatore (ad esempio da caldaia fossile a caldaia a biomassa). E' da tener conto che in ogni caso l'UTC competente per territorio ne potrebbe comunque richiedere la consegna.
Se oltre a sostituire il generatore si interviene anche sul sistema di termoregolazione (pertanto installando come indicato le Valvole Termostatiche) chiaramente cominciano a delinearsi nuovi rendimenti impiantistici ed in questo caso di potrebbe ricadere nella "Riqualificazione energetica: impianto". |
Antonio | Antonio 2016-01-14 10:44:29
Volevo inserirmi nella discussione. Qualora l'intervento prevedesse l'installazione anche di nuove pompe di calore caldo freddo, redigo solamente l'APE ho devo predisporre anche la relazione? User_25851 In tutti i casi l'installazione di un nuovo generatore singolo a basamento o pensile oppure connesso ad una nuova rete di distribuzione e relativi terminali si configura come "Riqualificazione energetica: impianto".
Nel caso specifico, per quanto riguarda il servizio "riscaldamento" offerto dalle pompe di calore invertibili che probabilmente verrebbero utilizzate solo in particolari periodi in sostituzione dell'impianto principale, tenendo conto che la norma tecnica non consente di specificare quale impianto viene utilizzato per un certo periodo e quale in un altro (cioè non consente la specifica dell'arbitrarietà d'uso), la relazione potrebbe anche non essere richiesta.
Per quanto riguarda invece il nuovo servizio raffrescamento invece il calcolo andrebbe effettuato rispettando le specifiche verifiche di legge previste dal tipo intervento "Riqualificazione energetica: impianto". |
User_184975 | User_184975 2016-10-05 09:57:27 CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA - Agosto 2016
Domanda: al punto 2.56 per la sostituzione di pompa di calore si dice che non serve la relazione tecnica quindi calcolo ex legge 10, è così? |
Antonio | Antonio 2016-10-05 11:32:57
CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA - Agosto 2016
Domanda: al punto 2.56 per la sostituzione di pompa di calore si dice che non serve la relazione tecnica quindi calcolo ex legge 10, è così? User_184975 Trattandosi di un documento ufficiale del ministero l'interpretazione ufficiale è quella di rimandare al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ed in particolare all'articolo 8, comma 1, il cui estratto riporto di seguito:
"...Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37...".
Vale comunque la pena tener conto anche di quanto previsto al punto 2) del paragrafo '2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto' dell'Allegato 1 del Decreto 26.6.2015 'Requisiti minimi' (in vigore dall'1 ottobre 2015) di seguito riportato:
"...Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1, sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili...". |
User_318052 | User_318052 2019-04-01 22:52:25 Salve. Mi ricollego a questo post per avere delle delucidazioni in merito a APE e Relazione ex legge 10. Per interventi di sostituzione infissi (stessa forma e dimensione) e sostituzione caldaia (da termocamino a caldaia biomassa-pellet) mi sembra di essere giunto a conclusione che non è necessario alcun titolo abilitativo così come non sono necessari Relazione ex legge 10 e APE, infatti anche la caldaia mantiene lo stesso combustibile. Anche da quanto ho letto sopra, in linea generale il discorso ha senso? Ho letto di tutto e in alcune occasioni inquadrano a prescindere gli interventi di cui sopra come manutenzione straordinaria e sempre obbligatori Relazione ex legge 10 e APE. Credo sia proprio il caso di raccogliere tutte le normative in un unico Testo per ogni settore di appartenenza per evitare "interpretazioni" e richiami vari a questo a o quel decreto :)
A tal proposito, e chiudo, è disponibile una linea guida completa in cui siano elencati i casi in cui necessaria relazione ex legge 10 ed A.P.E. o comunque altre dichiarazioni ai fini energetico e impiantistico rilasciato da qualche Ente di controllo? |
Antonio | Antonio 2019-04-02 09:06:45
Salve. Mi ricollego a questo post per avere delle delucidazioni in merito a APE e Relazione ex legge 10. Per interventi di sostituzione infissi (stessa forma e dimensione) e sostituzione caldaia (da termocamino a caldaia biomassa-pellet) mi sembra di essere giunto a conclusione che non è necessario alcun titolo abilitativo così come non sono necessari Relazione ex legge 10 e APE, infatti anche la caldaia mantiene lo stesso combustibile. Anche da quanto ho letto sopra, in linea generale il discorso ha senso? Ho letto di tutto e in alcune occasioni inquadrano a prescindere gli interventi di cui sopra come manutenzione straordinaria e sempre obbligatori Relazione ex legge 10 e APE. Credo sia proprio il caso di raccogliere tutte le normative in un unico Testo per ogni settore di appartenenza per evitare "interpretazioni" e richiami vari a questo a o quel decreto :)
A tal proposito, e chiudo, è disponibile una linea guida completa in cui siano elencati i casi in cui necessaria relazione ex legge 10 ed A.P.E. o comunque altre dichiarazioni ai fini energetico e impiantistico rilasciato da qualche Ente di controllo? User_318052 Riguardo la 'Sostituzione del generatore' conservando tecnologia e combustibile e con potenza inferiore a 50kW il decreto non prevede appunto obblighi alla produzione della Relazione Tecnica ex Legge 10.
La 'sostituzione degli infissi' invece (a meno che l'edificio non sia classificato 'E.8 - edifici industriali, artigianali e assimilabili) ricade nella 'Riqualificazione energetica' a seguito della quale va prodotta relazione tecnica con dimostrazione del rispetto dei valori limite di trasmittanza. |