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User_115241

User_115241 2016-10-10 16:30:22


Buonasera,
ho redatto una relazione L.10 per la costruzione di un immobile con la versione TerMus 32, ed ora che sono finiti i lavori, devo consegnare al Comune l'AQE.
Con quale versione devo farla l'AQE: con la 32 o la 40 aggiornata?
Grazie mille.

Antonio

Antonio 2016-10-11 09:19:05


Buonasera,
ho redatto una relazione L.10 per la costruzione di un immobile con la versione TerMus 32, ed ora che sono finiti i lavori, devo consegnare al Comune l'AQE.
Con quale versione devo farla l'AQE: con la 32 o la 40 aggiornata?
Grazie mille.
User_115241

Riporto l'estratto della FAQ n. 7 del MiSE (serie 'Ottobre 2015'):
'...La redazione dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire...'

User_8344

User_8344 2016-12-08 08:44:21


Buongiorno,
ho un dubbio quale versione utilizzare per la redazione della ex legge 10 relative a pratiche presentate ai sensi della legge 219/81 entro il mese di marzo 1984 ed aggiornate prima dell'effettivo inizio dei lavori solo nei prezzi e nelle spese tecniche in riferimento al nuovo importo del computo metrico aggiornato.
Grazie

Antonio

Antonio 2016-12-09 10:34:32


Buongiorno,
ho un dubbio quale versione utilizzare per la redazione della ex legge 10 relative a pratiche presentate ai sensi della legge 219/81 entro il mese di marzo 1984 ed aggiornate prima dell'effettivo inizio dei lavori solo nei prezzi e nelle spese tecniche in riferimento al nuovo importo del computo metrico aggiornato.
Grazie
User_8344

All'epoca (e fino al 1991) era in vigore la Legge 373/76.
La prima versione di TerMus è stata prodotta a metà anni '90 ed è appunto basata sulle procedure di calcolo e requisiti minimi previsti dalla L. 10/91, non c'è una versione di TerMus per la L. 373/76.
Per eseguire i calcoli secondo la L. 10/91 avrebbe bisogno della v.8.20a della quale può richiedere l'invio dei supporti di installazione contattando gli uffici commerciali.

User_8344

User_8344 2016-12-14 08:18:13


Il tecnico del mio Comune non è d'accordo con l'interpretazione data circa l'uso della versione da usare per la redazione della legge 10 relative a pratiche della legge 219/81 sostenendo che il progetto presentato nel lontano 1984, prima dell'entrata in vigore della legge 10 e, quindi, senza la suddetta relazione, va integrato prima dell'inizio dei lavori per il rilascio del titolo edilizio ed è a tale data che si deve far riferimento alle leggi in vigore per la relazione L.10 . Quindi, per quanto sostenuto, per un progetto presentato nel 1984 ma finanziato nel 2016, la relazione L. 10 deve essere redatta con la normativa in vigore nel 2016. E' corretta questa interpretazione?
Grazie

Antonio

Antonio 2016-12-14 13:01:39


Il tecnico del mio Comune non è d'accordo con l'interpretazione data circa l'uso della versione da usare per la redazione della legge 10 relative a pratiche della legge 219/81 sostenendo che il progetto presentato nel lontano 1984, prima dell'entrata in vigore della legge 10 e, quindi, senza la suddetta relazione, va integrato prima dell'inizio dei lavori per il rilascio del titolo edilizio ed è a tale data che si deve far riferimento alle leggi in vigore per la relazione L.10 . Quindi, per quanto sostenuto, per un progetto presentato nel 1984 ma finanziato nel 2016, la relazione L. 10 deve essere redatta con la normativa in vigore nel 2016. E' corretta questa interpretazione?
Grazie
User_8344

Per legge la richiesta di titolo edilizio (richiesta, quindi non rilascio) andrebbe accompagnata anche dai calcoli energetici che pertanto vengono eseguiti con regole e leggi vigenti a tale data.

Su questo argomento si è pronunciato anche il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con la FAQ n. 7 della Serie Ottobre 2015 (vedi estratto) nella quale ha specificato che:
'I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data'.

Resta inteso che se dal 1984 ad oggi il progetto ha subito revisioni così significative da essere sostanzialmente diverso da quello iniziale (a mò di variante alla versione iniziale), potrebbe anche essere questo il motivo per il quale Le viene richiesto calcolo e rispetto dei requisiti minimi oggi vigenti.

User_8344

User_8344 2016-12-14 16:48:56


No, non si tratta di variazioni sostanziali ma di sola integrazione al progetto presentato di un elaborato (relazione L. 10) non richiesto alla data di presentazione al Comune ma richiesto con la nuova normativa e, per tale motivo, si presenta la necessità di integrare il progetto presentato prima dell'inizio dei lavori. Il tecnico comunale sostiene che la suddetta relazione va fatta rispettando la normativa in vigore alla data di redazione ed integrazione del progetto presentato.

Antonio

Antonio 2016-12-14 17:14:40


No, non si tratta di variazioni sostanziali ma di sola integrazione al progetto presentato di un elaborato (relazione L. 10) non richiesto alla data di presentazione al Comune ma richiesto con la nuova normativa e, per tale motivo, si presenta la necessità di integrare il progetto presentato prima dell'inizio dei lavori. Il tecnico comunale sostiene che la suddetta relazione va fatta rispettando la normativa in vigore alla data di redazione ed integrazione del progetto presentato.
User_8344

Chiaramente possiamo confermare ciò che è riportato in legge nonché quanto espresso come chiarimento dal ministero, poi i motivi per i quali è richiesta la relazione in base alle attuali legislazioni potrà eventualmente richiederli all'UTC competente per territorio quindi comportarsi di conseguenza.

User_321195

User_321195 2017-01-25 16:42:24


Salve a tutti, dovrei presentare un APE per un edificio realizzato nel 1963, dovrei utilizzare la versione di TerMus v.30.00j o v.40?

Antonio

Antonio 2017-01-26 10:23:22


Salve a tutti, dovrei presentare un APE per un edificio realizzato nel 1963, dovrei utilizzare la versione di TerMus v.30.00j o v.40?
User_321195

L'APE, come indicato dal MiSE nella FAQ n.7 serie 'Ottobre 2015'...' deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE.'.
La versione di TerMus e/o TerMus CE da utilizzare pertanto è l'ultima in commercio: v.40.

User_787081

User_787081 2017-09-06 18:53:49


Salve,
sul format dell'AQE allegato al D.M. Requisiti Minimi è richiesto di indicare la validità temporale dell'AQE.
E' di 10 anni come per l'APE?

Antonio

Antonio 2017-09-07 10:08:40


Salve,
sul format dell'AQE allegato al D.M. Requisiti Minimi è richiesto di indicare la validità temporale dell'AQE.
E' di 10 anni come per l'APE?
User_787081

L'AQE emanato nei casi previsti dal Decreto quale allegato della Dichiarazione di Fine Lavori è predisposto (con dati aggiornati a quanto effettivamente realizzato) al fine di semplificare il successivo rilascio
dell’attestato di prestazione energetica, quest'ultimo rilasciato secondo le tempistiche di legge.

Il format di AQE allegato al Decreto presenta nell'intestazione i campi 'Codice Identificativo' e 'Validità' (così come nell'APE) ma nel decreto non sono presenti indicazioni in merito a scadenze del documento, che ragionevolmente scadrebbe all'emanazione dell'APE che attesterebbe l'effettiva prestazione dell'edificio.

User_214005

User_214005 2018-02-06 09:57:24


Buongiorno, vorrei chiedere se lo stesso certificatore può redigere la relazione tecnica dlgs 192/2005 e anche l'APE oppure devono essere due tecnici diversi. Si tratta di un'unità immobiliare dove si effettuano lavori di riqualificazione energetica compresa l'installazione dell'impianto termico. Suppongo che il direttore dei lavori dovrà consegnare AQE al Comune.
Chiedo inoltre visto che l'edificio è di licenza edilizia anni 40, ma adesso si effettua la riqualificazione sostituendo completamente il tetto presentando una SCIA, quale normativa bisogna seguire.
Grazie

Antonio

Antonio 2018-02-06 10:40:29


Buongiorno, vorrei chiedere se lo stesso certificatore può redigere la relazione tecnica dlgs 192/2005 e anche l'APE oppure devono essere due tecnici diversi. Si tratta di un'unità immobiliare dove si effettuano lavori di riqualificazione energetica compresa l'installazione dell'impianto termico. Suppongo che il direttore dei lavori dovrà consegnare AQE al Comune.
Chiedo inoltre visto che l'edificio è di licenza edilizia anni 40, ma adesso si effettua la riqualificazione sostituendo completamente il tetto presentando una SCIA, quale normativa bisogna seguire.
Grazie
User_214005

Il medesimo tecnico NON può redigere il Calcolo delle Prestazioni Energetiche (relazione ex L.10) e poi anche l'Attestato di Prestazione Energetica (APE): verrebbe a crearsi la situazione di conflitto prevista dal D.P.R. 75/2013.

Per quanto riguarda le attività a farsi, esse vengono effettuate oggi pertanto va adottato l'attuale impianto legislativo connesso al Decreto 26.6.2015 'requisiti minimi' in vigore dall'1 ottobre 2015.