Termocamino a legna (caldaia a biomassa): riscaldamento ed ACS
User_5173132015-02-25 17:43:38
Nella redazione dell'APE nei dati della Centrale Termica come si considera il termocamino a legna collegato ai radiatori per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria: caldaia a biomassa con il metodo analitico? Oppure non è considerato affatto centrale termica: "tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW"?
Le caldaie (fossili o a biomassa) definite con metodo precalcolato, con la revisione 2014 delle norme tecniche, non sono più utilizzabili quando devono offrire il servizio Acqua Calda Sanitaria, pertanto l'ipotesi di definizione del termocamino con Normativa di Riferimento uguale a Caldaia a Biomassa (UNI/TS 11300-2 - Metodo analitico) è corretta.
Generatori di questo tipo sono a tutti gli effetti considerati impianto di riscaldamento. In merito al limite di potenza nominale del focolare (del singolo apparecchio o della somma di singoli apparecchi) è attualmente fissato a 5 kW(D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e relativa legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90).
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