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Antonio

Esclusione dagli obblighi di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica

Antonio 2023-02-15 15:34:19


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Il mio Cliente è proprietario di alcune unità immobiliari oggetto di compravendita e mi ha commissionato gli APE per ognuna.
Per 2 appartamenti in condominio non ho dubbi, ma il terzo immobile invece è un edificio di dimensioni molto ridotte, ubicato in un terreno in zona periferica e registrato in catasto come abitazione rurale.

Riguardo questa unità, confrontandomi con vari colleghi, sembra che si possa evitare l'APE.
Il problema è che non riusciamo a reperire un riferimento normativo a supporto di questa scelta.

Capisco che il quesito non riguarda il programma, ma se riusciste a darmi un suggerimento, Vi sarei grata.

Risposta:
Pur trattandosi di un quesito non strettamente connesso all'utilizzo del programma, al fine di agevolare la Sua scelta, Le riportiamo di seguito quanto previsto all'Appendice A del vigente Decreto 26.6.2015 'Linee Guida APE'. Eventuali ulteriori quesiti circa quanto non espressamente indicato nell'Appendice andranno posti agli organi competenti (ministero, portale regionale di riferimento, ecc.):

Appendice A - Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE

Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi:

a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art.3, c.3, lett. d) del decreto legislativo);

b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art.3, c.3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;

c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c. 3, lett. c) del decreto legislativo);

d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art.3, c.3, lett. e) del decreto legislativo). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art.3, c.3-ter del decreto legislativo);

e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art.3, c.3, lett. f) del decreto legislativo);

f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;

g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:

- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;

- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).