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Antonio

Quali valori limite adottare dopo il 1° gennaio 2019?

Antonio 2019-01-17 12:36:03


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Con l'inizio dell'anno sulla base delle Tabelle di valori limite presenti nell'Appendice A e Appendice B del Decreto 26.6.2015 'Requisiti Minimi' è necessario utilizzare i parametri delle tabelle '01/01/2019' per tutti gli edifici?

Risposta:
Premesso che, come indicato anche nella FAQ 7 (MiSE serie 'Ottobre 2015') "I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data." va poi ulteriormente effettuata la distinzione fra:
    - Edifici privati
    - Edifici pubblici o a uso pubblico

Come riportato difatti nelle NOTE (1) e (2) delle tabelle di valori limite (sia per l'Appendice A che per l'Appendice B) le tabelle vanno adottate nel seguente modo:
- Limiti '2015': in vigore dal 1 ottobre 2015 (data entrata in vigore dei Decreti 26.6.2015) per tutti gli edifici
- Limiti '2019/2021': in vigore dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

Pertanto se l'edificio da calcolare è privato e la richiesta del titolo abilitativo è successiva al 1 gennaio 2019 le tabelle da utilizzare sono sempre le '2015' mentre se l'edificio è pubblico o a uso pubblico le tabelle da utilizzare sono le '2019/2021'.

User_210078

User_210078 2020-07-11 09:25:06


I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 per poter usufruire delle detrazioni ?

Antonio

Antonio 2020-07-14 12:39:16


I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 per poter usufruire delle detrazioni ?

User_210078


Sì.