Quali valori limite adottare dopo il 1° gennaio 2019?
Antonio2019-01-17 12:36:03
Voglio condividere una richiesta di assistenza
Richiesta: Con l'inizio dell'anno sulla base delle Tabelle di valori limite presenti nell'Appendice A e Appendice B del Decreto 26.6.2015 'Requisiti Minimi' è necessario utilizzare i parametri delle tabelle '01/01/2019' per tutti gli edifici?
Risposta: Premesso che, come indicato anche nella FAQ 7(MiSE serie 'Ottobre 2015')"I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data." va poi ulteriormente effettuata la distinzione fra:
- Edifici privati
- Edifici pubblici o a uso pubblico
Come riportato difatti nelle NOTE(1) e (2) delle tabelle di valori limite (sia per l'Appendice A che per l'Appendice B) le tabelle vanno adottate nel seguente modo: - Limiti '2015': in vigore dal 1 ottobre 2015(data entrata in vigore dei Decreti 26.6.2015)per tutti gli edifici - Limiti '2019/2021': in vigore dal 1 gennaio 2019per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021per tutti gli altri edifici
Pertanto se l'edificio da calcolare è privato e la richiesta del titolo abilitativo è successiva al 1 gennaio 2019 le tabelle da utilizzare sono sempre le '2015' mentre se l'edificio è pubblico o a uso pubblico le tabelle da utilizzare sono le '2019/2021'.
I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 per poter usufruire delle detrazioni ?
I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 per poter usufruire delle detrazioni ?
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